Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Competenze). - 1. Le regioni nell'esercizio della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, esercitano le funzioni legislative e regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria, nell'osservanza dei princìpi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della pubblica sicurezza di cui alla presente legge e in conformità alle norme vigenti in materia.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme in conformità alle finalità della presente legge in base alle loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».